Il calendario fiscale cambia a causa dell’emergenza sanitaria ed economica. Tra le misure prese dal Governo c’è la proroga delle scadenze relative al modello 730/2020 e degli adempimenti ad esso collegato: il modello 730/2020 potrà essere presentato fino al 30 settembre 2020.
Il rinvio della scadenza non modificherà i termini per il rimborso Irpef, che sarà erogato in considerazione della tempistica di presentazione della dichiarazione dei redditi, in particolare tutti coloro che presenteranno la dichiarazione dei redditi entro il 20 giugno avranno il rimborso:
· nel mese di luglio se dipendenti
· nel mese di agosto se pensionati .
Il conguaglio della dichiarazione avverrà in base a quando il modello verrà presentato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate, quindi è bene affrettarsi alla presentazione per ricevere il conguaglio il prima possibile!
Per i cittadini “persone fisiche” sono previste due modalità per presentare la dichiarazione dei redditi: compilando il modello 730 o il modello REDDITI.
Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:
· il contribuente non deve eseguire calcoli;
· in caso di risultato a credito il rimborso viene liquidato direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell’imposta;
· in caso di risultato a debito gli importi vengono trattenuti direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell’imposta.
Gli enti pensionistici effettuano i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.
DA QUEST’ANNO IL 730 PUO’ ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE
CHI PUÒ PRESENTARE IL 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:
· redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
· redditi dei terreni e dei fabbricati;
· redditi di capitale;
· redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
· alcuni redditi diversi;
· alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Può essere presentato:
· in forma congiunta da uno dei due coniugi;
· per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
· da quest’anno anche dagli eredi di persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, purché il deceduto abbia i requisiti per presentare il 730;
· dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);
· dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all’anno, se il rapporto di lavoro è in corso dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo (ad esempio: presentazione nel mese di luglio, rapporto di lavoro da luglio 2020 a ottobre 2020);
· dai “precari” della scuola, se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo.
Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, a condizione che nell’anno d’imposta precedente (2019) abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente. Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e per i tre mesi successivi.
L’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate, che invierà un mandato di pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale oppure provvederà ad accreditare il rimborso direttamente sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale personale. L’eventuale debito dovrà essere invece versato autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.
QUANDO IL RIMBORSO VIENE EROGATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti dall’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante sarà erogato, anziché dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, direttamente dall’Agenzia delle entrate al termine delle operazioni del controllo preventivo. In quest’ultimo caso il rimborso avviene entro il sesto mese successivo al termine stabilito per la trasmissione del 730 oppure dalla data della trasmissione, qualora quest’ultima sia successiva al termine.